Chi siamo
Referenti e contatti dei responsabili d’area.
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Pubbliche relazioni e Direzione:
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Informazioni ex. Art.1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.124
Il principio generale della trasparenza, come enunciato dalla Legge. n.124 del 4 agosto 2017, è inteso come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull’operato e sull’utilizzo delle risorse. La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti dall’articolo 1, commi 125-129, articolo recante le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
Presidente (nominato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 06 aprile 2022):
David Buzzinelli – Carlo di Pradis
Vice Presidenti (nominati a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 06 aprile 2022):
Paolo Corso – Tenuta Borgo Conventi
Luca Raccaro – Raccaro
Consiglieri (eletti a seguito di votazione dell’Assemblea dei Soci del 04 aprile 2022):
Pietro Bertè – Conti Formentini – GIV
Andrea Drius – Terre del Faet
Martin Figelj – Fiegl
Tereza Keber – Keber Renato
Fabjan Korsic – Korsic Wines
Matteo Livon – Livon
Elija Muzic – Muzic
Alessandro Pascolo – Vini Pascolo
Sasa Radikon – Radikon
Michele Tomba – Bolzicco
Sindaco Unico:
Dott. Alessandro Caprara
STATUTO DEL “CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI COLLIO “
Art. 1 – COSTITUZIONE
Il Consorzio è denominato “CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI COLLIO”, in breve “CONSORZIO TUTELA VINI COLLIO”.
A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall’articolo 17, commi 1 e 4, del D.Lgs. n.61/2010, assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 158 del Reg. (CE) n. 1308/2013.
Se autorizzato ai sensi dell’art.17, comma 4, del D.Lgs. n. 61/2010, esercita le funzioni di tutela, promozio- ne, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nonché le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti.
Il mantenimento del riconoscimento e dell’autorizzazione “erga omnes”, per tutte o parte delle denominazioni tutelate, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispet- to del D.M. n.7422 del 12 maggio 2010.
Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.
Art. 2 – DURATA
Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga.
Art. 3 – SEDE
Il Consorzio ha sede legale e operativa in Cormòns, Via Gramsci nn.2-4. La sede legale potrà essere trasferita con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, in altra località delle province di Gorizia o di Trieste.
L’Organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea lo ritenga opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
Art. 4 – SCOPI E COMPITI
1) Il Consorzio si propone di:
a) tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi alla/e denominazione/i e/o indicazione/i di cui all’art.1;
b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi, in quanto Organizzazioni Interprofessionali, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:
– organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione, alla valorizzazione e alla commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni suddette;
– definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i interessata/e, l’attuazione delle politiche di governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell’immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
– espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale delle diverse produzioni a denominazione di origine di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con gli Organismi di controllo per i dati occorrenti;
– coordinare l’adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l’immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell’utilizzo del lotto in etichetta per le DOC di competenza in luogo del contrassegno di cui all’art.19 del D.Lgs. 61/10 e successive modifiche;
– compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l’esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs. 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla norma- tiva comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Au- torità centrale e periferica di controllo, con gli Organismi di controllo preposti e con la Regione Friuli Venezia Giulia, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e pro- dotti recanti le denominazioni tutelate;
– svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti una denominazione di origine di propria competenza, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio viticolo e all’impiantistica dei vigneti e delle vigne, tutelando quindi anche il territorio e quindi vigilare – anche a livello urbanistico – sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;
– istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d’area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie.
2) Più in dettaglio, ha il compito di:
– svolgere, secondo le direttive del MIPAAF, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia delle denominazioni tutelate dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall’usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;
– curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine e fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a denominazione, e curare la realizzazione di prodotti editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed informativo con i relativi diritti d’autore;
– collaborare con Enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all’educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici;
– fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati alla promozione ed alla valorizzazione delle denominazioni di competenza.
Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio può:
– partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Organismi, Società o Enti di qualsiasi natura;
– stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all’estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare ad iniziative in collaborazione con Enti pubblici e privati;
– previa convenzione relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può permettere l’utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l’autonomia ai sensi dell’art.17, comma 2, del D.Lgs. n.61/10;
– svolgere attività di presentazione, promozione e degustazione delle denominazioni di cui all’art.1 nell’ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione Friuli Venezia Giulia ed al di fuori di questa;
– assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la valorizzazione e promozione dei vini a denominazione tutelati, partecipando ai relativi bandi di accesso ed incaricandosi dei relativi compiti;
– favorire sinergie nella presentazione dell’immagine dei vini di cui all’art.1 e dei prodotti agro-alimentari tipici della Regione Friuli Venezia Giulia, in abbinamento agli stessi vini.
Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio, o anche chiederne l’inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP, se munito dell’autorizzazione di cui all’art.17, comma 4, del D.Lgs. 61/10 e successive modifiche, regolamentandone l’utilizzo, la tutela e l’eventuale sua diversa declinazione. La titolarità dei marchi compete esclusivamente al Consorzio.
3) Inoltre, il Consorzio può organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal D.Lgs. 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.
Più in dettaglio, tali attività si possono configurare:
– nell’impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio;
– nel collaborare con l’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
4) Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell’art.17, comma 4, del D.Lgs. 61/10 per ciascuna denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle denominazioni di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art.9 del D.M. 16.12.2010 – Costituzione e riconoscimento Consorzi).
Il Consorzio, autorizzato ai sensi dello stesso art.17, comma 4, può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento dell’immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla Legge 22 dicembre 2008 n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.
Art. 5 – REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE
Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni d’Origine tutelate dal Consorzio medesimo, sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. 61/2010, che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:
– gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
– le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.
Per cooperativa di viticoltori o associazione di produttori si intende la struttura o organismo associativo avente la disponibilità dell’uva di viticoltori proprietari e/o conduttori conferenti, sia parziale che totale. L’adesione di queste imprese, qualora supportate da espressa delega da parte dei soci conferenti come da art.6, comma 5, del D.M. 16.12.2010 (Consorzi di tutela), comporta l’automatica considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi consortili nella categoria “viticoltori”. Tali conferenti dovranno pertanto essere indicati “per memoria” sul Libro soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle percentuali di rappresentatività nei confronti del MIPAAF.
Tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite dell’ente conferitario rappresentato dal proprio legale rappresentante.
Il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può associarsi al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato.
La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.
L’ammissione al Consorzio è garantito a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:
1) l’esatta denominazione o ragione sociale dell’impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
2) l’indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell’impresa;
3) gli estremi dell’iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al D.P.R. 14/12/1999 n.558;
4) l’indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
5) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla/e denomina- zione/i e/o indicazione/i rappresentate;
6) la dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti.
Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.
All’atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l’elenco dei propri conferenti e/o aderenti, suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.
Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di 2 (due) mesi dalla presentazione.
Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all’art.22.
La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla Legge 22 dicembre 2008 n.201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.
Quota di ammissione:
1) L’ammissione al Consorzio comporta il versamento di una quota, una tantum, di accesso e di partecipazione al patrimonio materiale e immateriale cumulato fin dal 1964 dal Consorzio stesso. Detta quota, denominata tassa di ammissione verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, anche diversificata in relazione a ciascuna delle denominazioni tutelate dal Consorzio stesso e in misura non superiore al doppio del contributo annuo unitario complessivo previsto dal successivo art.6.
2) Ove un candidato-socio produca, vinifichi o confezioni più di una fra le denominazioni tutelate dal Consorzio, sarà tenuto al pagamento della tassa di ammissione per tutte le denominazioni rappresentate.
3) Ove un socio, successivamente al suo ingresso nel Consorzio, estenda la propria attività ad altri vini tutelati dal Consorzio diversi da quelli per cui ha pagato la tassa di ammissione, dovrà integrare tale tassa con un ulteriore versamento riferita alla sua nuova sfera di attività.
4) Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al terzo grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 (centoventi) giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.
Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse denominazioni all’interno del Consorzio.
Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l’iscrizione per l’intera durata del contratto. L’impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell’azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.
Le Cooperative e gli altri Enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati.
La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non ge- nera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
L’associazione al Consorzio viene certificata dall’iscrizione nel relativo Libro soci. Potrà essere predisposto un Libro soci per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.
Art. 6 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI
Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:
1) rigorosa osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
2) versamento di contributi annui commisurati ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi (unità di conto):
– per i produttori di uva: al chilogrammo di uva rivendicata e denunciata;
– per i vinificatori: al litro di vino feccioso rivendicato e denunciato;
– per gli imbottigliatori: alla bottiglia di vino prodotta (lt.0.75 o equivalente).
La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo annuo unitario, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente (o nell’ultima campagna di cui sono note le risultanze), così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.
La somma delle unità di conto detenute da ogni singolo socio per le varie categorie e denominazioni rappresentate verrà moltiplicata per il contributo unitario, individuato sulla base del prodotto complessivo ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare o dell’ultima campagna di cui sono note le risultanze.
Il calcolo delle unità di conto spettanti a ciascun socio e l’ammontare del contributo unitario dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno e sarà valido per le Assemblee che si terranno nei dodici mesi successivi.
Nel caso di cooperative di viticoltori, o associazioni di produttori, o cantine sociali, il contributo annuale è commisurato alla quantità di prodotto denunciato dal soggetto collettivo.
Il Consiglio delibera per ciascuno dei vini tutelati, secondo i criteri di cui all’art.27 relativo al bilancio preventivo, la misura dei seguenti “CONTRIBUTI ANNUI UNITARI”:
a) CONTRIBUTO UNITARIO ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE
b) CONTRIBUTO UNITARIO ATTIVITA’ DI TUTELA E VIGILANZA
c) CONTRIBUTO UNITARIO ATTIVITA’ DI SERVIZIO AI SOCI
I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contri- buti limitatamente all’attività di valorizzazione e all’attività di tutela e vigilanza (funzioni erga omnes).
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea, una commisurazione diversa del contributo (agendo sull’unità di conto o sul contributo unitario) per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza in- terna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc.
3) Versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea (“CONTRIBUTI A PROGETTO”), ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.
I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento o delibera.
4) Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell’accertamento dell’esatto a- dempimento degli obblighi assunti in base a quanto previsto dallo Statuto.
5) Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle Assemblee sociali solamente se in regola con i pa- gamenti dei contributi.
6) Ciascun socio ha l’obbligo di comunicare al Consorzio l’eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l’ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.
7) Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, per ciascuna denominazione, la cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale è tenuta a comunicare annualmente e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno, oltre che le quantità di uve trattate, i nominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica di conferente totale o parziale delle stesse, nonché le superfici vitate.
8) Nei casi in cui ne risultasse impossibile l’acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore.
9) Il consorziato ha libera facoltà di recesso con le modalità di cui al successivo art. 9.
10) I consorziati hanno altresì l’obbligo:
– di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell’esercizio di tutte le attività dell’azienda consorziata;
– di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;
– di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che com- portino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;
– di non arrecare pregiudizio all’immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
– di non compromettere l’armonia e l’unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica.
Art. 7 – SANZIONI
Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell’im- magine e del prestigio delle denominazioni tutelate.
Nei confronti dell’associato che non rispetti il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere consilia- ri, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell’infrazione, comminare le seguenti sanzioni: a) censura con diffida;
b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il contributo annuale di cui all’art.6;
c) esclusione dal Consorzio.
Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l’interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta della raccomandata.
I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante lettera raccomandata A.R.
Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l’interessato può attivare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale di cui al successivo art.22, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato al Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata A.R., nel qual caso per l’osservanza del termine vale il timbro di par- tenza.
Il ricorso non sospende la sanzione, ma il Collegio Arbitrale può disporne la sospensione per gravi e giustificati motivi.
Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.
In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.
Art. 9 – RECESSO
Gli obblighi dell’associato verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:
a) l’associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
b) nel caso di dimissioni;
c) negli altri casi normativamente previsti.
Il consorziato può recedere in qualunque momento inoltrando la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, spedita entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso avrà effetto fra le parti alla chiusura dell’esercizio in corso.
Art. 10 – DECADENZA
Decade dal diritto di far parte del Consorzio l’associato che:
a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell’azienda;
c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.
Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell’azienda, sono trattate nell’ambito delle procedure e condizioni previste dall’art.5.
Art. 11 – ESCLUSIONE
Può essere escluso dal Consorzio l’associato che:
a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
b) abbia commesso gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro;
d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
L’esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell’esclusione.
Sull’esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro 15 (quindici) giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.
L’interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e termini previsti nell’art.22.
Art. 12 – ORGANI
Sono organi del Consorzio:
– l’Assemblea generale dei consorziati; – il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente del Consorzio;
– l’Organo di controllo.
Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
All’Assemblea Ordinaria spetta il compito di:
1) determinare l’indirizzo generale dell’attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
2) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;
3) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
4) ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2) e 3) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui al D.M. 7 novembre 2012;
5) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell’esercizio;
6) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di Amministrazione e relativi contributi, ivi compresi quelli previsti dall’art.9 del D.M. 16 dicembre 2010 e relative modalità di applicazione;
7) deliberare, su proposta del Consiglio, sull’istituzione e l’ammontare del contributo di avviamento di cui alla Legge 201/2008;
8) deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto al punto 3) dell’art.6;
9) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;
10) nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente ovvero il Sindaco unico, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 25;
11) deliberare sull’adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
12) approvare i regolamenti interni;
13) approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d’uso;
14) stabilire e/o modificare le unità di conto di cui al punto 2) dell’art.6;
15) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.
All’Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione, spetta il compito di deliberare:
a) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
b) sullo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
c) sulla messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.
Art. 14 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria degli associati si riunisce almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea può inoltre essere convocata, sia in via ordinaria che straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all’intera compagine sociale.
La convocazione avviene tramite invito contenente l’ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal Libro soci, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’Assembla deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti dell’Organo di controllo. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente più anziano ed in assenza di questo dal secondo Vice Presidente o anche, se necessario, dal Consigliere più anziano.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.
Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine consortile determinati ai sensi dell’art.15; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, salvo quanto diversamente previsto all’art. 13, numero 4 (proposte modifica e riconoscimento nuove DO), vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita:
– in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati;
– in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti stessi spettanti all’intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione Friuli Venezia Giulia, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.
Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l’autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, gestite su mandato del Consiglio di Amministrazione dai rispettivi Comitati di gestione delle singole denominazioni se esistenti, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e successivo art.15.
La richiesta di separata Assemblea deve pervenire da tanti soci della denominazione interessata rappresentanti almeno la metà più uno dei voti espressi dalla sua compagine sociale.
Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere.
Art. 15 – MODALITA’ DI VOTO
Ciascun consorziato ha diritto ad un voto ponderale e cumulativo rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato relativo all’insieme delle denominazioni rappresentate, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente pre- cedente la sessione assembleare.
Il suo “monte voti complessivo” è pertanto corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell’applicazione del contributo annuale (art.6), pari altresì alla somma dei “monte voti” spettanti in relazione a ciascuna delle denominazioni rappresentate; questi ultimi potranno essere separatamente utilizzati nel caso di votazioni aventi per oggetto materie specifiche ed esclusive riferite alla correlativa denominazione.
Ogni procedura di calcolo dei “monte voti” dei singoli soci corrisponderà pertanto al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale.
Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.
Ogni singolo socio non può essere portatore di delega, nell’ambito di ciascuna delle denominazioni rappresentate (per le quali risulta iscritto) nel relativo Libro soci, per più di 2 (due) soci assenti, e comunque, per tutte le DO rappresentate, non può portare deleghe per più di 4 (quattro) assenti.
La rappresentanza in seno all’Assemblea consortile spetta:
1) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, purché compartecipi nell’esercizio dell’impresa agricola;
2) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare dell’impresa stessa o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;
3) nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da società, cooperativa ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o dagli stessi delegati.
Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria “produttori”, in caso di espressa delega dei singoli viticoltori alla cooperativa, sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo, salvo naturalmente i voti in mano ai conferenti che siano soci diretti del Consorzio. Per l’appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie “trasformatori” e “imbottigliatori”, i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.
Art. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 13 (tredici) componenti.
I membri del Consiglio sono eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci del Consorzio e/o tra i loro rappresentanti designati dalle categorie dei consorziati o dalle Assemblee separate delle singole denominazioni di cui al- l’art.14, qualora esistenti.
Tutte le denominazioni tutelate e relative categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.
Antecedentemente alla convocazione dell’Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione:
– provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l’elenco dei soci suddivisi per categorie;
– invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso o al Comitato elettorale appositamente costituito (art.29);
– propone all’Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna denominazione e categoria, tenendo presente che:
a) ogni denominazione deve essere comunque rappresentata da almeno un Consigliere;
b) tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio; – sottopone all’Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.
In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria denominazione, utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati a rappresentare la denominazione stessa.
Qualora la denominazione sia rappresentata da più Consiglieri indicati dalle diverse categorie produttive, il consorziato vota per i soli membri proposti dalla propria categoria di appartenenza mediante scheda di voto ponderale separata.
Qualora l’associato sia interessato a più denominazioni tutelate e/o svolge contemporaneamente più atti- vità produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle denominazioni e/o categorie di appartenenza.
Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenente candidati fino ad un numero doppio rispetto agli eleggibili e riportante la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l’annullamento del voto.
Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.
La decadenza e la sua decorrenza dovrà essere richiesta al Collegio Arbitrale istituito ai sensi dell’art.22 del presente Statuto.
Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di Amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell’ordine di elencazione nella scheda.
Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. Qualora i designati rifiutino l’incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione andando a scegliere tra le altre categorie.
I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all’atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.
Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima denominazione o categoria del vecchio consigliere non più presente.
Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con la maggioranza; dal quorum della maggioranza viene escluso il membro interessato alla questione.
I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l’Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell’Organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.
Art. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell’Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.
In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:
1) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, due Vice Presidenti e un Segretario, il quale potrà essere scelto all’infuori dei membri del Consiglio, nel qual caso l’eletto non avrà diritto al voto; il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza qualificata prevista al punto a) del comma successivo;
2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall’art.2615 bis del Codice Civile;
3) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall’esercizio delle funzioni erga omnes di cui all’art.17, comma 4, del D.Lgs. n. 61/10;
4) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell’art.5 del presente Statuto;
5) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell’art.5, stabilendo eventualmente la quota da destinare al Fondo Consortile;
6) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall’articolo 6;
7) propone all’Assemblea l’istituzione e l’ammontare del contributo di avviamento di cui alla Legge 201/2008, come da possibilità consentita dall’art.17, comma 6, del D.Lgs. n.61/10;
8) nomina le Strutture tecniche collegiali e ne fissa il compenso;
9) provvede all’espletamento dei compiti di cui all’art.5 del D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e in particolare, con riguardo all’attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle frodi, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
E’ altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:
a) nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica:
– uno o più AMMINISTRATORI DELEGATI, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;
– un COMITATO ESECUTIVO, con le modalità di cui al successivo art.20 del presente Statuto, precisandone attribuzioni e poteri;
– un COMITATO MARKETING, con le modalità di cui all’art.23, precisandone attribuzioni e poteri;
– uno o più COMITATI DI GESTIONE specifici per le singole DENOMINAZIONI tutelate dal Consorzio, nominati e funzionanti come previsto al successivo art.21;
– un direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e i compensi;
b) conferire, in accordo col Presidente, ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;
c) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, una indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottopor- re all’esame del Consiglio medesimo;
d) costituire Commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà i relativi compensi;
e) predisporre l’adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, per disciplinare la vigilanza sull’uso dei marchi consortili, l’accertamento delle violazioni e quant’altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto;
f) invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica.
Art. 18 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presi- dente più anziano per carica, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno 4 (quattro) volte l’anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale ovvero dal Sindaco unico.
Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, an- che telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Salvo quanto previsto al punto 1) del secondo comma e al punto a) del terzo comma del precedente art.17, le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audio conferenza, te- leconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l’identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consen- so scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più Amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.
Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.
Art. 19 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI E PRESIDENTE ONORARIO DEL CONSORZIO
Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell’interesse dell’Ente. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto disposto nel successivo art.20, e pertanto:
– sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
– ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
– rilascia quietanze liberatorie per l’incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
– può compiere tutte le operazioni bancarie nell’ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
– presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;
– vigila sull’esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
– ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i Vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.
Il Vice Presidente anziano, ed in caso di sua assenza o impedimento, l’altro Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.
Su proposta del Consiglio di Amministrazione l’Assemblea ordinaria potrà nominare, fra le persone asso- ciate che si siano rese particolarmente meritevoli nel raggiungimento degli scopi sociali, con la maggioranza di due terzi dei presenti, un Presidente onorario del Consorzio.
Il Presidente onorario dovrà essere invitato alle assemblee consortili; potrà partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato esecutivo.
Art. 20 – COMITATO ESECUTIVO
Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo, questo dovrà essere composta dal Presidente, dai 2 (due) Vice Presidenti e da 2 (due) o 4 (quattro) Consiglieri, uno dei quali potrà essere, nel caso di nomina del Consiglio, l’Amministratore Delegato.
Il Comitato esecutivo avrà i poteri e le attribuzioni precisate dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questo convocato a sua discrezione.
Le deliberazioni del Comitato sono prese, anche nei modi e nelle forme di cui al 5° e 6° comma dell’art.18, a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; dovranno essere verbalizzate in apposito Libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato.
Art. 21 – COMITATI DI GESTIONE
Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare uno o più COMITATI DI GESTIONE specifici per le singole denominazioni tutelate dal Consorzio, ciascuno di essi dovrà essere composto, nel rispetto del principio di equa rappresentanza delle categorie consortili, da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e da altri 2 (due) o 4 (quattro) membri scelti fra i Consiglieri o fra i soci che effettivamente operano – in qualità di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori – in quella specifica Denominazione.
I Comitati assumeranno la denominazione di “COMITATO DI GESTIONE DELLA D.O.C.”.
Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina e convoca il Comitato a sua discrezione o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri.
Alle riunioni del Comitato hanno diritto di intervenire – e pertanto devono essere invitati – anche il Presidente e i Vice Presidenti del Consorzio. Alle riunioni deve altresì essere invitato il Direttore.
Il Comitato ha poteri meramente consultivi o preparatori delle delibere consiliari, salvo che il Consiglio gli conferisca, all’atto della nomina, specifici poteri di natura esclusivamente “interna”. In tal caso il parere del Comitato sarà vincolante per la relativa denominazione nelle materie tecniche attinenti alla normativa comunitaria e nazionale.
Il Comitato della singola denominazione e l’Assemblea separata della stessa hanno altresì il compito di proporre e designare i candidati al Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
Per il funzionamento dei Comitati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del precedente art.20.
I Presidenti dei Comitati possono essere invitati al Consiglio senza diritto di voto e in qualsiasi altro contesto o seduta, su invito del Presidente.
Nessun consorziato membro di organismi tecnici e ammini-strativi del Consorzio ha diritto ad un compenso per l’attività svolta e/o delegata.
Art. 22 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – COLLEGIO ARBITRALE
Qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo e per la quale la legge non impone l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio, nonché, nei limiti di cui sopra, le controversie promosse da o nei confronti degli Amministratori, Sindaci o liquidatori relativamente al rapporto associativo dovranno essere risolte da un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. territorialmente com- petente in relazione alla sede del Consorzio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; in mancanza, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova la sede del Consorzio. Gli arbitri come sopra nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale.
L’arbitrato avrà sede nell’ambito della Provincia in cui ha sede il Consorzio. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in via rituale e secondo diritto. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio.
Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.
Art. 23 – STRUTTURE COMMERCIALI
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato marketing secondo le norme di seguito riportate.
Il Comitato marketing dovrà essere composto dall’Amministratore Delegato, dal Direttore e dal responsabile della funzione di promozione, valorizzazione e marketing (se nominati), nonché da un massimo di 7 (sette) Consiglieri e/o Soci che abbiano particolari conoscenze in materia di promozione, valorizzazione e pubblicità.
Il Comitato marketing ha il compito di esprimere un parere consultivo sulle questioni che gli vengono sot- toposte dal Presidente, dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di svolgere i compiti e di sviluppare gli studi e i progetti promozionali che gli venissero come sopra affidati. Ove non ne faccia parte, il Presidente del Consorzio ha diritto di intervenire alle riunioni del Comitato marketing.
Il Comitato marketing si riunisce su invito del Presidente o del Direttore del Consorzio.
Art. 24 – STRUTTURA OPERATIVA
Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.
Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell’ordinaria amministrazione del Consorzio, anche dell’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell’operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.
Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.
Art. 25 – ORGANO DI CONTROLLO
Il Consorzio, con delibera dell’Assemblea ordinaria, procede alla nomina di un Sindaco unico o del Collegio sindacale.
Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti; l’Assemblea ordinaria ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed uno dei supplenti debbono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali. Il Sindaco unico deve essere scelto tra i Revisori legali iscritti nell’apposito Registro.
Il Sindaco unico o i Sindaci membri del Collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’Organo di controllo:
– vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto;
– assiste alle adunanze dell’Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;
– esamina il rendiconto consuntivo riferendone all’Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta del- la contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
Art. 26 – REGOLAMENTI INTERNI
Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.
Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecni- che nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.
I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall’Assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria. Essi acquistano efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 27 – PATRIMONIO E BILANCIO
Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall’art.2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.
Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale che deve riferire all’Assemblea dei soci.
Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dell’Organo di controllo e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei 5 (cinque) giorni precedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea, da farsi nei modi e nei tempi previsti dall’art.14.
Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall’Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l’esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l’eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali soprav- venienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e mi- gliore attuazione degli scopi previsti dall’art.4 del presente Statuto, mediante incremento del Fondo consortile.
Ciascun consorziato ha l’obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:
– del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
– delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
– dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall’Assemblea dei consorziati;
– dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
– dell’eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento del- la immissione nel sistema di controllo;
– di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (Enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.
I contributi derivanti dall’esercizio delle funzioni ed attività “erga omnes” di cui all’art.17 comma 4 del D.Lgs. 61/10 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all’art.6, comma 2, devono essere riportati in bilan- cio in conti separati. Avanzi della gestione “erga omnes” non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell’esercizio “istituzionale” (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio sepa- rato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione “erga omnes” preventivate per l’esercizio successivo.
Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell’Assemblea annuale dei soci e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea stessa.
Le previsioni di spesa per l’esercizio delle funzioni “erga omnes” e la relativa ripartizione dei contributi di cui all’art.6, comma 2, a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l’esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.
Art. 28 – MARCHIO STORICO E MARCHI CONSORTILI
La disciplina per l’adozione e l’uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dal- l’art.17 del D.Lgs. 61/10 e D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.
Il marchio storico può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell’art.17, comma 7, del D.Lgs. 61/2010.
I marchi consortili, anche se diversamente declinati, potranno essere concessi dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione alle disposizioni assembleari o di regolamento per contraddistinguere prodotti e servizi i- nerenti il territorio di riferimento.
Art. 29 – MODALITA’ OPERATIVE DEL COMITATO ELETTORALE
Entro il 31 (trentuno) dicembre dell’anno antecedente la scadenza del proprio mandato il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Elettorale che dovrà insediarsi entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.
Entro il 31 (trentuno) gennaio dell’anno successivo il Comitato dovrà inviare a tutti i soci una nota informativa per la raccolta delle candidature alla carica di Consigliere di C.d.A.; nella predetta nota sarà indicato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni e non superiore a 30 (trenta) dal ricevimento per la presentazione delle candidature.
La nota è corredata di un’apposita scheda da restituirsi debitamente compilata e controfirmata in caso di proposizione della candidatura.
Nella stessa nota il Comitato indicherà il termine ultimo di predisposizione dell’elenco dei candidati per permetterne l’allegazione all’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva.
I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i soci in regola con l’assolvimento degli obblighi statutari.
Ciascun socio deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l’attività e per la quale si candida, a prescindere dalle Denominazioni di origine utilizzate. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie.
Qualora il numero di candidati in una o più categorie fosse inferiore al numero di seggi disponibili, sarà cura del Comitato Elettorale intervenire presso la base associativa al fine di sollecitare ulteriori candidature.
Il contenuto di questo articolo può venir modificato dall’Assemblea ordinaria.
Art. 30 – LIQUIDAZIONE
Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt.2275 e segg. Cod.Civ., salvo modalità diverse previste dallo Statuto ai sensi dell’art.2612, comma 2, n.5).
Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 31 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.